Donazione d’organi: morte cerebrale permanente o irreversibile?
Il becco del pellicano
27 Aprile 2026 – Osservatorio, Comunicazione, Etica, Legge, Medical Humanities, MorteTempo di lettura: 10 minuti
27 Aprile 2026
Osservatorio, Comunicazione, Etica, Legge, Medical Humanities, Morte
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La revisione 2025 delle direttive dell’Accademia Svizzera delle Scienze Mediche (ASSM/SAMW) sulla “Constatazione del decesso in vista della donazione d’organi” ha riacceso il dibattito su quale aggettivo debba guidare il lessico clinico e pubblico: “irreversibile” o “permanente”. La proposta dell’ASSM nasce dall’esigenza di allineare il linguaggio alla pratica, certificando il duraturo venir meno delle funzioni di tutto l’encefalo con protocolli verificabili (esclusione dei confondenti come ipotermia o sedativi, esame dei riflessi tronco-encefalici, test di apnea e, quando indicati, esami ancillari).
Nei materiali di consultazione, l’ASSM osserva che il termine irreversibile può generare ambiguità operative e motiva l’uso di permanente; al contempo richiama che il quadro legale federale continua a fondarsi sulla cessazione irreversibile delle funzioni encefaliche e che la nuova Widerspruchslösung (il consenso presunto esteso) entrerà in vigore non prima della primavera 2027. Il risultato è un doppio registro: “irreversibile” come definizione legale della morte; “permanente” come standard clinico da attestare e comunicare. Sulla proposta dell’ASSM è nata una polemica nazionale che è stata raccolta in particolare dalla Neue Zürcher Zeitung (NZZ, 28 ottobre 2025) e le prese di posizione di società e gruppi professionali e civili: da un lato chi teme un indebolimento simbolico dello standard di sicurezza nella definizione della morte cerebrale; dall’altro chi saluta un guadagno di chiarezza operativa.
Dire “permanente” o dire “irreversibile” nell’ambito della definizione di morte cerebrale per la donazione d’organi, non è una sfumatura per addetti ai lavori: per i clinici che accertano la morte encefalica e per i familiari che ne chiedono una spiegazione chiara, è la differenza tra un linguaggio che rende visibile il processo e uno che rischia di restare astratto.
La controversia nasce nella seconda metà del Novecento. Nel 1968 il Rapporto di Harvard introdusse la nozione di “coma irreversibile” come nuovo criterio di morte, disancorando l’accertamento dal solo arresto cardio-respiratorio e aprendo la via alla trapiantologia moderna; nel 1981, la Uniform Determination of Death Act consolidò la formula della cessazione “irreversibile” di tutte le funzioni dell’intero encefalo, incluso il tronco, divenuta canonica in molte giurisdizioni. Negli anni successivi, la riflessione neuroetica, in primis quella del neurologo James L. Bernat, ha chiarito una distinzione concettuale oggi imprescindibile: “irreversibile” significa che una funzione non può essere ripristinata da alcun mezzo, mentre “permanente” significa che non riprenderà spontaneamente e non verrà ripristinata perché non vi è indicazione clinica né intenzione professionale di farlo.
Questa distinzione, maturata anche nel terreno della “donazione a cuore non battente”, ha trasformato la comprensione della pratica nel senso che ciò che la legge chiama “irreversibile”, la clinica lo garantisce come “permanente” attraverso una catena di controlli come l’esclusione di cause confondenti (ipotermia, sedativi, ecc.), l’esame dei riflessi del tronco encefalico, il test di apnea ed eventuali indagini ancillari, che chiudono ogni finestra realistica di recupero clinicamente significativo. È qui che il linguaggio smette di essere nominalismo e diventa cura: permanente non vuol dire “abbiamo deciso di non fare nulla”, ma “non ci sarà ripresa – né spontanea né provocata – perché non esiste un intervento indicato e proporzionato da intraprendere”.
Questa chiarificazione storica, in ospedale, va incontro alla difficoltà comunicativa forse più grande: spiegare la morte cerebrale ai familiari perché ai loro occhi, sovente, “morte” e “apparenza di vita” collidono.
Dire “permanente” aiuta perché orienta l’attenzione sul come sappiamo ciò che diciamo e, in questo senso, la preferenza per “permanente” non indebolisce, ma rafforza la comprensione pubblica: spiega perché, dopo l’accertamento, i supporti continuano temporaneamente non per “tenere in vita”, bensì per onorare una volontà altruistica. Il cuore etico di questa tesi è di per sé semplice: soprattutto quando la donazione è, prima di tutto, attuazione del desiderio diretto espresso dal paziente in vita, tramite registri, tessere o direttive anticipate, oppure ricostruito dai rappresentanti secondo regole di sostituzione prudente, allora l’ancoraggio procedurale alla permanenza della perdita delle funzioni encefaliche è legittimo e sufficiente. Non si tratta di sminuire la definizione legale di morte come cessazione “irreversibile”: si tratta di tradurla in standard di prova clinicamente raggiungibili e comunicativamente trasparenti, coerenti con i fini della cura mutati dall’emergere della volontà di donare.
La permanenza della perdita funzionale diventa allora il criterio operativo con cui la medicina assicura che la “dead donor rule” (DDR) sia rispettata: si procede al prelievo dopo la morte, e la morte è attestata quando sappiamo, con la massima certezza ragionevole, che non vi sarà ripresa né spontanea né iatrogena di coscienza integrabile, riflessi del tronco e stimolo respiratorio. Anche sul piano neuroscientifico, la perdita permanente è quella delle funzioni encefaliche che sostengono l’unità dell’organismo-persona: integrazione della coscienza, riflessi del tronco encefalico e generazione del respiro spontaneo, anche che se alcune attività ipotalamiche o neuroendocrine possono persistere. Non si dichiara l’irreversibilità “in astratto”, ma si certifica la permanenza come risultato di una serie di condizioni necessarie e sufficienti, controllate da professionisti non coinvolti direttamente nella cura, con tracciabilità completa e separazione dei ruoli. Da un punto di vista teorico, ci può stare l’obiezione che “permanente” dipenderebbe dalla scelta di non intervenire, mentre “irreversibile” descriverebbe una proprietà biologica assoluta, ma la medicina non opera con assoluti metafisici: opera con standard di prova proporzionati ai rischi d’errore e alle conseguenze.
La distinzione classica chiarisce proprio questo: permanente è la forma clinicamente raggiungibile dell’irreversibile in contesti in cui non vi è un trattamento indicato che possa mutare l’esito. Inoltre, nel percorso della donazione la decisione di non intraprendere manovre di “recupero” è l’effetto della volontà del paziente e del giudizio etico-professionale di non-beneficialità: si potrebbe dire che non si tratta di “non fare perché non si vuole”, ma di “non fare perché non si deve e non giova”, in un quadro di responsabilità che protegge sia la dignità del donatore sia l’affidabilità del sistema. Il diritto, da parte sua, continuerà verosimilmente a parlare di “irreversibilità” nella definizione generale di morte: ha senso che il legislatore nomini la proprietà ontologica che distingue vivi e morti, ma il valore giuridico di un atto clinico non dipende tanto dall’aggettivo in sé quanto dalla qualità della procedura e dalla sua verificabilità.
In diversi ordinamenti europei e anche nel contesto svizzero, le direttive professionali hanno fatto proprie queste differenze, impiegando il termine “permanente” per descrivere ciò che la medicina può garantire e ciò che il cittadino può comprendere, senza contraddire la definizione legale di riferimento. Occorre inoltre notare che c’è un punto di “giustizia comunicativa” che riguarda tutti: la società non guadagna nulla se le parole aumentano l’opacità del processo; guadagna invece moltissimo da parole che descrivono con precisione come e perché non vi sarà ritorno di funzioni compatibili con la vita dell’organismo-persona. La permanenza, quando è il risultato di protocolli solidi, di ruoli separati, d’informazione leale e di rispetto della volontà del paziente, non è un compromesso terminologico: è la forma eticamente più appropriata con cui la medicina crea le condizioni perché un gesto di altruismo possa compiersi senza tradire nessuno. In questo patto fra la medicina che garantisce la permanenza, il diritto che riconosce la morte, l’etica che custodisce la volontà, il concetto della “dead donor rule” non viene eroso, ma confermato: si dona dopo la morte, accertata con la massima certezza ragionevole.
E proprio perché la donazione è la realizzazione di un desiderio del paziente, “permanente” è il termine che meglio onora la sua voce e la responsabilità di chi la ascolta.
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