Interruzione tardiva di gravidanza

Aspetti medici, giuridici, etici ed umani 

La Commissione di etica clinica è stata sollecitata recentemente per esprimere un parere in merito ad una richiesta di interruzione volontaria di gravidanza definita “tardiva”. Si è trattato, per i membri coinvolti, di una situazione assai inusuale, che ci ha portato ad approfondire questa tematica di cui si parla relativamente poco.

Senza entrare nel merito specifico del caso in questione, è essenziale contestualizzare la situazione precisando che si trattava di una richiesta di interruzione volontaria di gravidanza alla ventottesima settimana di gestazione, motivata dalla scoperta recente di una malformazione fetale.

Sebbene questa malformazione fosse grave, secondo gli esperti non era considerata incompatibile con la sopravvivenza del feto. Tuttavia, la sua rivelazione aveva gettato la gestante in uno stato di profondo sconforto e depressione, al punto da evocare la possibilità di azioni autolesioniste estreme. 

La definizione di “interruzione volontaria di gravidanza tardiva” varia significativamente se considerata da un punto di vista strettamente giuridico oppure da quello medico-biologico.

Il Codice penale e le relative leggi cantonali stabiliscono che, fino alla dodicesima settimana di gestazione, l’interruzione volontaria di gravidanza può essere richiesta autonomamente dalla gestante medesima, che autocertifica uno “stato di angustia” come motivazione. In questi casi, non è necessaria nessuna ulteriore valutazione medica o psicologica. Il compito del medico è limitato a fornire informazioni corrette e oggettive sulle alternative possibili e ad ottenere il consenso informato della paziente. Dopo l’intervento, il medico è tenuto a notificare le autorità sanitarie cantonali dell’avvenuta interruzione di gravidanza. Oltre il periodo di 12 settimane, l’interruzione volontaria di gravidanza è definita tardiva e non è punibile solo se, in base al giudizio di un medico, è necessaria per evitare alla gestante il “pericolo di un grave danno fisico” o di una “grave angustia psichica” (Art. 119 CP). 

Dal punto di vista clinico-biologico si definisce come tardiva un’interruzione volontaria di gravidanza che viene praticata quando i segni vitali fetali sono ben identificabili (15-16a settimana di gestazione) oppure quando la sopravvivenza del feto dopo l’espulsione è da considerarsi possibile (oltre le 24 settimane di gestazione). È interessante notare come, secondo il Codice penale svizzero, la sola presenza di una malformazione fetale, anche grave, non giustifichi di per sé l’interruzione volontaria di gravidanza. Per essere giuridicamente legittima, tale patologia fetale deve necessariamente provocare una grave angustia psichica o comportare un pericolo per la salute della gestante. 

Due pubblicazioni recenti, una della Commissione Nazionale di Etica (NEK) e l’altra della Società Svizzera di Ginecologia e Ostetricia (SSGO), hanno fornito un quadro dettagliato della situazione attuale nel nostro Paese. È interessante notare che delle circa 10’000 interruzioni volontarie di gravidanza praticate annualmente in Svizzera (un tasso di incidenza relativamente basso rispetto all’Unione europea) solo il 4,5% avviene dopo la dodicesima settimana di gestazione, il che equivale a meno di 500 casi annui in tutto il Paese. Di queste solo un terzo si verifica dopo la diciottesima settimana di gestazione. È altresì significativo il dato che dei 93 ospedali e cliniche che praticano le interruzioni volontarie di gravidanza in Svizzera, solo uno su cinque effettua questa prestazione al di là della sedicesima settimana di gestazione. Le indicazioni per tali interventi sono principalmente di natura psico-sociale, sebbene in quasi la metà dei casi questi disagi siano secondari alla presenza di un’anomalia fetale più o meno grave. Le indicazioni materne puramente somatiche, psichiatriche e quelle criminologiche (gravidanza indotta da un atto di violenza sessuale) rappresentano una piccola minoranza, corrispondente al 5% dei casi. 

Senza entrare nei dettagli tecnici relativi all’esecuzione dell’intervento, è importante sottolineare che quanto più tardiva è l’interruzione della gravidanza, tanto più è necessario procedere al cosiddetto “feticidio in utero” quando le probabilità di espulsione di un feto vitale sono concrete.

Indipendentemente dalla tecnica utilizzata per interrompere la gravidanza e dal tipo di parto, questa procedura risulta emotivamente assai traumatica per la gestante. Per questo motivo gli autori delle due pubblicazioni insistono sulla necessità di esporle le alternative possibili a questo intervento. Tra queste opzioni vi sono l’adozione immediata dopo la nascita, e, in determinate situazioni, l’esecuzione di un parto “palliativo” quando il feto presenta condizioni fisiche e cliniche prevedibilmente incompatibili con una sopravvivenza oltre poche ore. Tuttavia, è fondamentale considerare che qualsiasi atto mirato a interrompere attivamente la vita dopo l’espulsione costituisce reato. 

Da un punto di vista psicologico i vari studi condotti a livello internazionale evidenziano come questo tipo di decisione sia gravato da un notevole carico emozionale per la gestante e spesso per la coppia di genitori.

Pertanto, si insiste in modo particolare sulla necessità di proporre sistematicamente un sostegno psicologico e, se necessario, anche spirituale, sia prima che dopo l’intervento. Non sono da trascurare neppure le conseguenze che questo tipo di intervento può generare sulle operatrici e sugli operatori sanitari coinvolti. È fondamentale adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché nessun’operatrice o operatore sia costretto a partecipare attivamente a questo intervento qualora fosse incompatibile con le sue convinzioni personali e morali. 

 

Ai membri della Commissione coinvolti in questa consultazione, dal punto di vista etico, è apparso evidente come il dilemma principale risiedesse nella necessità di privilegiare un’esistenza rispetto ad un’altra. Questa scelta mette in diretto conflitto i diritti del feto con quelli della gestante, sollevando la questione etica di bilanciare il benessere della madre con la vita del feto.

Ci sono opinioni contrastanti sul valore della vita umana in fase prenatale e sul momento in cui questa vita diventa moralmente rilevante.

Alcuni ritengono che la vita umana abbia valore fin dalla concezione, altri ritengono che dipenda dallo sviluppo e dalla capacità di coscienza del feto. Alcune culture possono condannare l’interruzione tardiva di gravidanza in qualsiasi circostanza, mentre altre, come la nostra, sono più permissive. È stato quindi necessario astrarsi da convinzioni personali e morali, basando le proposte o decisioni sul quadro giuridico attualmente in vigore nel nostro Paese. Durante le discussioni con il team di Ginecologia e Ostetricia è emerso con forza l’impatto di questa richiesta sulle operatrici e sugli operatori coinvolti.  

Ad onor del vero, è giusto sottolineare come la profonda riflessione già effettuata all’interno del team curante, nonché la possibilità di disporre di una attenta e scrupolosa analisi della situazione eseguita con la paziente da parte di due colleghe psichiatre, abbiano alleviato sensibilmente il compito dei membri della Commissione di Etica Clinica.

Affrontare i dilemmi sollevati da questa situazione è stato, seppur non senza difficoltà, un’occasione di crescita individuale e di gruppo per la nostra Commissione che si è trovata confrontata, per la prima volta dalla sua esistenza, con questa delicata problematica.

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