La fiducia: faro giuridico in ambito sanitario – Parte I
Disdetta del mandato, mandato precauzionale e direttive del paziente
Dopo la conclusione, lo scorso dicembre, delle nostre riflessioni sull’obbligo e il diritto di segnalazione dell’operatore sanitario, questa nuova serie di articoli si concentrerà sul tema della fiducia.
11 Giugno 2026 – LeggeTempo di lettura: 13 minuti
11 Giugno 2026
Legge,
Tempo di lettura: 13 minuti
Introduzione
La fiducia non è estranea al diritto applicabile in situazioni vicine, che possono entrare in contatto con l’attività del curante. Al contrario, in alcune di queste circostanze, che in parte tratteggeremo in questa serie di articoli, il diritto recepisce e riflette l’importanza della fiducia. Il tema della fiducia è, senz’ombra di dubbio, essenziale nel rapporto contrattuale tra paziente e curante, rispettivamente tra paziente e la società della quale il curante è dipendente. Il paziente, riponendo la propria salute nelle mani del curante, fa certamente atto di fiducia.
Fiducia, che – per il nostro intendimento – non significa qui fede, fiducia incondizionata.
Il paziente si affida certo al curante, ma con la consapevolezza che quest’ultimo, in forza di legge, deve disporre delle necessarie qualifiche per svolgere l’attività sanitaria, e deve svolgerla con cura e diligenza, in conformità con le regole dell’arte. Al netto di alcune possibili modulazioni, è il legislatore che lo impone, indipendentemente dalla volontà di paziente e curante. La fiducia è essenziale nella scelta del curante e durante l’attività sanitaria. Per il diritto, ciò vale anche nel seguito, nella fine del rapporto contrattuale tra paziente e operatore sanitario. Questo articolo si chinerà innanzitutto su questa tematica.
Di punti di contatto tra attività sanitaria e fiducia ve ne sono di innumerevoli, anche dal profilo legale. Nella seconda parte di questo articolo, esporremo brevemente due strumenti che il legislatore mette a disposizione affinché il (futuro) paziente possa concretizzare la scelta di riporre la propria fiducia in una persona, chiamata a compiere delle scelte in sua vece per il caso in cui diventi incapace di compierle lei stessa: il mandato precauzionale e le direttive del paziente.
Le emanazioni della fiducia che percorreremo in questo e nei prossimi articoli, mostrano che – anche in ambito giuridico – in varie situazioni la fiducia funge da faro, indica la via da seguire. Come il faro per i naviganti avvolti dall’oscurità della notte, vi sono circostanze in cui la fiducia viene in soccorso, non solo nell’esecuzione dell’incarico sanitario, ma anche ad esempio quando da tale incarico occorre trovare una via d’uscita, o ancora quando – per sopperire a un’eventuale futura incapacità di prendere delle decisioni – è il paziente a tracciare anticipatamente la via.
1. La fiducia nella fine del rapporto contrattuale tra paziente e operatore sanitario
I contratti di prestazione di cure mediche al paziente sono qualificati, dal profilo giuridico, per lo più quali contratti di mandato (art. 394 segg. Codice delle obbligazioni [CO]). Norma cardine per la fine del contratto di mandato è l’articolo 404 capoverso 1 CO. Questa norma stabilisce che il mandato può essere sempre revocato o disdetto da entrambe le parti. Si tratta di una disposizione imperativa: le parti, anche di comune intesa, non possono sopprimere o limitare questo diritto. Una diversa pattuizione non esplicherebbe effetti giuridici (vedi ad esempio sentenza del TF 4A_686/2016 del 12 luglio 2017, consid. 3.1).
La situazione è dunque differente rispetto a quanto vale per numerosi altri contratti di durata: si pensi, ad esempio, al contratto di lavoro e al contratto di locazione di durata indeterminata, i quali possono di regola essere disdetti soltanto previo rispetto di termini di preavviso (per il contratto di lavoro: art. 335 e seguenti CO; per il contratto di locazione: art.266a e seguenti CO).
Ci si può allora legittimamente domandare il perché di questa differenza. La risposta risiede proprio nell’importanza del rapporto di fiducia alla base del mandato. Visto che il mandato è generalmente caratterizzato da un rapporto di fiducia, non è possibile esigerne la continuazione quando la fiducia viene meno (vedi ad esempio DTF 104 II 115, consid. 4; DTF 115 II 464, consid. 2a; sentenza del TF 4A_436/2021 del 22 marzo 2022, consid. 9.2).
Per uscire da un rapporto contrattuale tra mandante (nel nostro caso: il paziente) e mandatario (nel nostro caso: il curante, rispettivamente la società per cui quest’ultimo lavora), la fiducia mostra dunque la via d’uscita:
ogni parte ha di principio il diritto di porre fine al contratto in ogni momento, senza dover rispettare termini di disdetta, e questo diritto non potrà essere né eliminato né limitato, nemmeno nel contratto stipulato dalle parti.
Va comunque segnalato che il diritto di porre un termine al mandato in ogni tempo non esclude, in determinate circostanze, l’insorgere di conseguenze, segnatamente dal profilo risarcitorio. Il secondo capoverso dell’articolo 404 CO stabilisce infatti che colui che disdice il mandato in maniera intempestiva deve risarcire l’altra parte del danno che gliene deriva.
Anche qui, la fiducia svolge un ruolo di primo piano. Affinché l’articolo 404 cpv. 2 CO sia applicabile, occorre infatti in particolare che, nel caso concreto, non vi fosse alcun motivo serio di disdire il contratto. Non vi è motivo serio di disdetta, in assenza di circostanze che, da un punto di vista oggettivo, siano suscettibili di rendere insopportabile la continuazione del contratto, in particolare di rompere il rapporto di fiducia con la controparte contrattuale (vedi p.es. sentenza del TF 4A_680/2016 del 12 luglio 2017, consid. 3.1). Una disdetta data in assenza di previa rottura del rapporto di fiducia, può dunque comportare delle conseguenze risarcitorie.
2. La fiducia nel mandato precauzionale e nelle direttive del paziente
Se si parla di punti di contatto tra la fiducia e l’ambito di attività dell’operatore sanitario, una menzione la meritano sicuramente il mandato precauzionale e le direttive del paziente. Il Codice civile (CC) ne tratta agli articoli 360 e seguenti, nel Capo primo del Titolo undicesimo, designandoli quali misure precauzionali personali.
Il mandato precauzionale, innanzitutto, è regolato dagli articoli 360 e seguenti CC. Chi ha l’esercizio dei diritti civili può incaricare una persona fisica o giuridica di provvedere alla cura della propria persona, dei propri interessi patrimoniali e/o di rappresentarlo nelle relazioni giuridiche, nel caso in cui divenga incapace di discernimento (art. 360 cpv. 1 CC).
Per opposizione alle misure precauzionali personali (mandato precauzionale e direttive anticipate), che il legislatore mette a disposizione di coloro che intendono farne uso, gli articoli 388 e seguenti CC prevedono invece delle misure di protezione degli adulti denominate misure ufficiali. Le misure ufficiali si applicano in maniera sussidiaria: l’autorità di protezione degli adulti le ordina, in particolare, qualora la persona bisognosa di aiuto sia incapace di discernimento, non aveva adottato misure precauzionali personali, o non ne aveva adottate di sufficienti, e le misure applicabili per legge sono insufficienti (art. 389 cpv. 1 n. 2 CC). In questa misura, gli articoli 360 e seguenti CC conferiscono pertanto la facoltà di organizzare la propria protezione e rinunciare all’organizzazione prevista dal legislatore agli articoli 388 e seguenti del CC.
Proprio per questo motivo, parte della dottrina pone l’accento, oltre che sull’importanza del diritto all’autodeterminazione, sul fatto che la decisione di rinunciare all’organizzazione statale della protezione dell’adulto può essere dettata dalla volontà di preservare segreti, ma anche in particolare dalla sfiducia verso l’autorità pubblica (Boente, CR-CC I, n. 4 ad art. 360 CC) o dalla fiducia particolare nutrita nei confronti di alcune persone (Boente, CR-CC I, n. 4 ad art. 360 CC; Jungo, BSK-ZGB I, n. 27 ad art. 360 CC). È dunque la fiducia, rispettivamente il suo opposto, la sfiducia, che conducono alla scelta di adottare un mandato precauzionale e nell’individuare la persona cui affidare l’incarico.
Sempre nella Capo primo del Titolo undicesimo, consacrato come detto alle misure precauzionali personali, il Codice civile tratta anche delle direttive del paziente agli articoli 370 e seguenti. Chi è capace di discernimento può, in direttive vincolanti, designare i provvedimenti medici ai quali accetta o rifiuta di essere sottoposto nel caso in cui divenga incapace di discernimento. Può anche designare una persona fisica che discuta i provvedimenti medici con il medico curante e decida in suo nome nel caso in cui divenga incapace di discernimento. Nelle direttive del paziente, è possibile impartire istruzioni alla persona designata (art. 370 cpv. 1 e 2 CC).
Anche qui, la fiducia torna a ricoprire un’importanza fondamentale. Innanzitutto, nella scelta di designare un rappresentante terapeutico (cfr. Fassbind, n. 1 ad art. 370 CC), ma anche nel modulare l’estensione dell’incarico del rappresentante.
È in particolare in funzione del grado di fiducia che l’autore delle direttive nutre nei confronti del suo futuro rappresentante terapeutico, ch’egli deciderà se omettere di dare istruzioni sui trattamenti cui intende essere sottoposto rispettivamente da escludere, lasciando in tal caso il rappresentante libero di decidere in sua vece (cfr. Junod, CR-CC I, n. 67 ad art. 370 CC). Inversamente, l’autore delle direttive anticipate può scegliere di dare istruzioni precise, affidando al rappresentante l’incarico di vigilare al loro rispetto, escludendo la facoltà del rappresentante di prendere altre decisioni in maniera indipendente (cfr. Junod, CR-CC I, n. 67 ad art. 370 CC).
A questi primi spunti sulla fiducia, nel prossimo contributo affiancheremo riflessioni legate alla pianificazione sanitaria anticipata e alla fiducia del legislatore nei familiari (art. 378 CC).
Speriamo – e la speranza è una forma di fiducia – di avere catturato l’interesse del lettore e fiduciosi vi diamo appuntamento al seguito.
Riferimenti bibliografici
Boente Walter, Art. 360, in: Pichonnaz Pascal / Foëx Bénédict / Fountoulakis Christiana (curatori), ‘Commentaire romand – Code civil I – Art. 1-456 CC’, 2° ed., 2023 (citato: Boente, CR-CC I).
Fassbind Patrick, Art. 370, in: Kren Kostkiewicz Jolanta / Wolf Stephan / Amstutz Marc / Fankhauser Roland (curatori), ‘ZGB Kommentar – Schweizerisches Zivilgesetzbuch’, 4° ed., 2021 (citato: Fassbind).
Jungo Alexandra, Art. 360, in: Geiser Thomas / Fountoulakis Christiana (curatori), ‘Basler Kommentar – Zivilgesetzbuch I – Art. 1-456 ZGB’, 7° ed., 2022 (citato: Jungo, BSK-ZGB I).
Junod Valérie, Art. 370, in: Pichonnaz Pascal / Foëx Bénédict / Fountoulakis Christiana (curatori), ‘Commentaire romand – Code civil I – Art. 1-456 CC’, 2° ed., 2023 (citato: Junod, CR-CC I).
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