L’obbligo e il diritto di segnalazione dell’operatore sanitario – Parte II
Le principali disposizioni federali e cantonali sul dovere di segnalazione dell’operatore sanitario
23 Ottobre 2025 – LeggeTempo di lettura: 18 minuti
23 Ottobre 2025
Legge,
Tempo di lettura: 18 minuti
Introduzione
Nella prima parte di questo contributo sull’obbligo e il diritto di segnalazione dell’operatore sanitario, abbiamo iniziato con l’esporre la disposizione cardine della tutela del segreto professionale, ovvero l’articolo 321 del Codice penale (CP).
La regola fondamentale è, infatti, l’obbligo dell’operatore sanitario di serbare il segreto. A questo importante dovere, in determinate circostanze, è possibile eccezionalmente derogare.
È infatti lo stesso art. 321 CP a riservare, a fianco delle giustificazioni dello svincolo dal segreto da parte del paziente o dell’autorità competente, anche le disposizioni della legislazione federale e cantonale sul diritto di avvisare un’autorità e di collaborare con la stessa nonché quelle sull’obbligo di dare informazioni a un’autorità e di testimoniare in giudizio (art. 321 n. 3 CP).
Nella prima parte di questo articolo, abbiamo iniziato a chinarci sul dovere di avviso dell’operatore sanitario. Abbiamo così presentato una sentenza del Tribunale federale relativa all’obbligo di segnalazione dell’operatore sanitario ancorato nel diritto cantonale ticinese, e meglio all’art. 68 della Legge sanitaria (LSan). Abbiamo visto che, con la sentenza 2C_658/2018 del 18 marzo 2021, il Tribunale federale ha parzialmente annullato l’art. 68 LSan, nella misura in cui eccedeva l’obbligo per l’operatore sanitario di informare l’autorità di perseguimento penale delle morti per causa certa o sospetta di reato di cui è venuto a conoscenza in relazione con la sua professione.
In questa seconda parte di contributo, continueremo il discorso, esponendo diverse disposizioni legali federali e cantonali che prevedono un dovere di segnalazione dell’operatore sanitario.
Questo contributo si concluderà in una prossima terza parte, che riguarderà la facoltà di segnalazione dell’operatore sanitario.
Obblighi di segnalazione previsti dal diritto federale
Tra le disposizioni federali sull’obbligo di segnalazione, vi è innanzitutto l’art. 119 del Codice penale. In base a tale norma, il medico che ha eseguito l’interruzione di gravidanza deve annunciarla a fini statistici all’autorità competente. Non si tratta tuttavia di una vera e propria deroga all’obbligo di serbare il segreto, ritenuto che l’avviso deve avvenire nel rispetto dell’anonimato della donna interessata e del segreto medico (art. 119 cpv. 5 CP). L’omissione di tale obbligo di annuncio è sanzionata dall’art. 120 CP, che punisce le contravvenzioni commesse dal medico (cfr. art. 120 cpv. 2 CP).
Un rilevante obbligo di segnalazione è previsto dall’articolo 12 della Legge sulle epidemie (LEp). In virtù di tale disposizione, i medici, gli ospedali e altre istituzioni pubbliche o private nel settore sanitario dichiarano le osservazioni concernenti le malattie trasmissibili, con le indicazioni necessarie a identificare le persone malate, contagiate o esposte, nonché a individuare la via di trasmissione (a) all’autorità cantonale competente e (b) all’autorità competente e direttamente all’UFSP, in caso di determinati agenti patogeni. Precisazioni su questo obbligo di avviso e sulle relative modalità d’esercizio si trovano segnatamente nell’Ordinanza sulle epidemie (OEp) e nell’Ordinanza del Dipartimento federale dell’interno (DFI) sulla dichiarazione di osservazioni relative alle malattie trasmissibili dell’essere umano (ODMT). Il medico deve comunque informare il paziente della dichiarazione che è tenuto a fare (cfr. Chappuis / Barth, 2025).
Va citata, in questo contesto, anche la Legge sugli agenti terapeutici (LATer). In base all’art. 59 cpv. 3 LATer, chi – a titolo professionale – dispensa agenti terapeutici o li utilizza su persone o animali oppure è autorizzato a farlo in qualità di operatore sanitario, deve notificare a Swissmedic i fenomeni e gli effetti indesiderati gravi o fino allora non conosciuti, le osservazioni concernenti altri fatti gravi o fino allora non conosciuti nonché i vizi di qualità rilevanti per la sicurezza degli agenti terapeutici.
Quale dovere di avviso va menzionato anche l’articolo 54a della Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF). Tale disposizione prevede, infatti, che il fornitore di prestazioni deve consegnare all’assicuratore una fattura dettagliata e comprensibile, nonché tutte le informazioni necessarie per valutare il diritto alle prestazioni e verificare il conteggio della rimunerazione e l’economicità della prestazione (cfr. p.es. Gächter / Hack-Leoni, 2018).
Particolare attenzione meritano, in questo ambito, le disposizioni relative alla protezione degli adulti e dei minorenni. L’articolo 443 cpv. 1 CC prevede che, quando una persona pare bisognosa d’aiuto, chiunque può avvisarne l’autorità di protezione degli adulti. Nel Cantone Ticino, si tratta delle Autorità regionali di protezione (ARP) (cfr. art. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto, LPMA). Chiunque, nello svolgimento di un’attività ufficiale, apprende che una persona versa in tali condizioni è tenuto ad avvisarne l’autorità di protezione degli adulti se non può rimediarvi nell’ambito della sua attività (art. 443 cpv. 2 CC). Lo stesso art. 443 CC fa tuttavia salve le disposizioni sul segreto professionale. Gli operatori sanitari astretti a quel segreto non hanno dunque né la facoltà né l’obbligo di segnalare casi di persone bisognose d’aiuto all’Autorità di protezione degli adulti, a meno che siano stati previamente svincolati dal segreto (cfr. Chappuis / Barth, 2025; Oberholzer, 2025).
Anche l’art. 448 CC – che concerne l’obbligo di collaborare all’accertamento dei fatti nelle procedure dinanzi all’autorità di protezione degli adulti – va in questo senso. Il secondo capoverso della norma prevede, infatti, che i medici, i dentisti, i farmacisti, le levatrici, i chiropratici e gli psicologi, nonché i loro ausiliari, sono tenuti a collaborare soltanto se sono stati autorizzati a farlo dal titolare del segreto o se, su richiesta loro o dell’autorità di protezione degli adulti, l’autorità competente li ha svincolati dal segreto professionale (art. 448 cpv. 2 CC). Anche l’art. 448 CC non obbliga dunque (né concede la facoltà a) tali professionisti di riferire all’autorità di protezione degli adulti informazioni tutelate dal segreto professionale (cfr. Oberholzer, 2025).
Per quanto riguarda le persone incapaci di discernimento, l’art. 397a del Codice delle obbligazioni (CO) prevede segnatamente che, se il mandante è presumibilmente affetto da durevole incapacità di discernimento, il mandatario ne avvisa l’autorità di protezione degli adulti del domicilio del mandante, a condizione che tale avviso appaia adeguato a tutelarne gli interessi. È tuttavia controverso in dottrina se occorra o meno, il preventivo svincolo dal segreto professionale (Chappuis / Barth, 2025).
Nel contesto della protezione dei minori, il legislatore federale ha emanato l’art. 314d CC, che sancisce un obbligo di segnalazione per diverse persone, tenute ad avvisare l’autorità di protezione dei minori (in Ticino, sempre le Autorità regionali di protezione, cfr. art. 2 LPMA) se vi sono indizi concreti che l’integrità fisica, psichica o sessuale di un minorenne sia minacciata ed esse non possono rimediarvi nell’ambito della loro attività. Sebbene, tra le persone tenute ad avvisare l’autorità di protezione dei minori enumerate dall’art. 314d CC vi siano segnatamente anche i professionisti dei settori della medicina, della psicologia e delle cure, la portata di tale obbligo nei confronti di questi professionisti appare invero assai limitata. Lo stesso art. 314d CC precisa, infatti, che questo obbligo di avviso non si applica ai professionisti che soggiacciono all’obbligo di segreto professionale (art. 314d cpv. 1 CC; cfr. anche p.es. Trechsel / Vest, 2021). Il legislatore ha voluto tutelare i minorenni in misura maggiore rispetto ai maggiorenni: in virtù dell’art. 314c CC, di cui ancora si dirà nella terza parte di questo contributo, se l’avviso è nell’interesse del minorenne, le persone vincolate dal segreto professionale secondo il Codice penale (pur non avendone l’obbligo) possono avvisare l’autorità di protezione dei minori quando l’integrità fisica, psichica o sessuale di un minorenne pare minacciata. L’idea soggiacente è che stia alla persona vincolata al rispetto del segreto professionale valutare se la segnalazione sia effettivamente nell’interesse del minorenne (cfr. Oberholzer, 2025).
Nelle procedure penali pendenti, è rilevante in questo contesto l’art. 171 del Codice di procedura penale (CPP). Secondo tale disposizione, in particolare, i medici, i dentisti, i chiropratici, i farmacisti, gli psicologi, gli infermieri, i fisioterapisti, gli ergoterapisti, le levatrici, i dietisti, gli optometristi, gli osteopati e gli ausiliari di tali professionisti sono tenuti a deporre in merito a segreti loro confidati in virtù della loro professione o di cui sono venuti a conoscenza nell’esercizio della medesima, se (a) sottostanno a un obbligo di denuncia o (b) sono stati svincolati dall’obbligo di serbare il segreto dal titolare del segreto (paziente) o dall’autorità competente (nel Cantone Ticino, il Medico cantonale, cfr. art. 20 cpv. 3 LSan). Anche se il depositario del segreto ne è stato liberato, l’autorità penale tiene comunque conto del segreto professionale qualora il depositario renda verosimile che l’interesse del titolare del segreto al mantenimento del segreto prevale su quello all’accertamento della verità (art. 171 cpv. 3 CPP).
Infine, senza scopo di esaustività, non va dimenticato l’art. 166 del Codice di procedura civile (CPC). Questa disposizione federale sancisce che, in una procedura civile, un terzo (per opposizione a una parte) è tenuto a cooperare all’assunzione delle prove anche riguardo a fatti tutelati dal segreto professionale, qualora sottostia a un obbligo di denuncia o sia svincolato dal segreto, salvo che renda verosimile che l’interesse al mantenimento del segreto prevale su quello all’accertamento della verità (cfr. art. 166 cpv. 1 CPC).
Obblighi di segnalazione previsti dal diritto cantonale
Lo abbiamo detto, non solo il legislatore federale, ma anche quello cantonale può – in deroga all’obbligo di serbare il segreto professionale – emanare disposizioni sul diritto di avvisare un’autorità e di collaborare con la stessa nonché sull’obbligo di dare informazioni a un’autorità (art. 321 cpv. 3 CP).
Il Cantone Ticino ha così adottato l’art. 68 LSan che prevede che ogni operatore sanitario è tenuto ad informare il Dipartimento e il Medico cantonale di qualunque fatto che possa mettere in pericolo la salute pubblica (cpv. 1). L’operatore sanitario ha inoltre l’obbligo di informare rapidamente, entro un massimo di trenta giorni, il Ministero pubblico (direttamente o per il tramite del Medico cantonale) di ogni caso di morte per causa certa o sospetta di reato di cui è venuto a conoscenza in relazione con l’esercizio della propria funzione o professione (cpv. 2).
Questo tenore, maggiormente circoscritto rispetto al passato, dell’obbligo di denuncia previsto dal diritto cantonale ticinese è scaturito dalla sentenza del Tribunale federale 2C_658/2018 del 18 marzo 2021. Come esposto nella prima parte di questo contributo, con questa sentenza il Tribunale federale ha in particolare ritenuto che l’obbligo di segnalazione da parte di operatori sanitari non può essere illimitato, ma dev’essere formulato in modo esplicito all’indirizzo dell’operatore sanitario e precisare le situazioni chiaramente delimitate alle quali si riferisce. I Giudici federali di Mon-Repos hanno dunque annullato la precedente versione dell’art. 68 LSan, escludendo l’obbligo – previsto da tale precedente disposizione non più in vigore – di segnalare al Ministero pubblico anche i casi di malattia e lesione per causa certa o sospetta di reato.
Anche altri Cantoni hanno emanato normative sull’obbligo di segnalazione, da parte dell’operatore sanitario confrontato ad alcuni casi di decesso. L’art. 15 della legge sanitaria del Canton Zurigo prevede un obbligo di segnalazione, da parte degli operatori sanitari, in caso di decessi anomali (“aussergewöhnliche Todesfälle”), in particolare quelli avvenuti a seguito di incidente, reato, errore medico o suicidio (cfr. § 15 cpv. 1 GesG-ZH). L’obbligo di segnalare decessi anomali vale, ad esempio, anche nel Canton Basilea-Città (cfr. § 28 GesG-BS). La Legge sanitaria grigionese prevede dal canto suo, in particolare, l’obbligo per i professionisti della salute e le aziende del settore sanitario, di segnalare i casi di decesso per cause non naturali e non chiare (cfr. art. 36 LSan/GesG-GR).
Le legislazioni di alcuni Cantoni (ad esempio il Canton Lucerna) prevedono inoltre che i professionisti sanitari sono liberati dal segreto professionale nella misura necessaria all’incasso dei propri onorari (cfr. § 22 cpv. 2 GesG-LU).
Tornando, infine, alla Legge sanitaria del Cantone Ticino, e senza scopo di esaustività, non va dimenticato l’art. 68a LSan, che pone un obbligo di segnalazione in capo alle direzioni amministrative e sanitarie. Chiunque diriga una struttura o servizio sanitari ha l’obbligo di informare rapidamente, entro un massimo di trenta giorni, il Ministero pubblico (direttamente o per il tramite del Medico cantonale), di ogni caso di reato di cui all’art. 68 capoverso 2 LSan perpetrato da un proprio dipendente o collaboratore di cui è venuto a conoscenza in relazione con la propria funzione e professione (cpv. 1). Egli è inoltre tenuto a informare immediatamente il Dipartimento se l’assunzione o la collaborazione con un operatore sanitario è stata rifiutata o se il contratto è stato revocato, rescisso o non rinnovato per violazione degli obblighi professionali, delle prescrizioni della LSan o delle sue disposizioni d’esecuzione (cpv. 2).
Bibliografia
Chappuis / Barth, in: Commentaire romand Code pénal II, 2a ed., 2025, n. 97, 99 segg. e 123 ad art. 321 CP.
Gächter / Hack-Leoni, in: Hürzeler / Kieser (curatori), Bundesgesetz über die Unfallversicherung – KOSS – Kommentar zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht, 2018, n. 6 ad art. 54a
Oberholzer Zur Bundesrechtskonformität kantonaler Auskunftsbestimmungen für Gesundheitsfachpersonen, in: SJZ 121/2025, pag. 711 segg.
Trechsel / Vest, in: Praxiskommentar Schweizerisches Strafgesetzbuch, 4a ed., 2021, n. 40 ad art. 321 CP.
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Ottimo riassunto, chiaro e concreto
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