L’obbligo e il diritto di segnalazione dell’operatore sanitario – Parte III
Le facoltà di segnalazione nel diritto federale e cantonale
8 Dicembre 2025 – LeggeTempo di lettura: 9 minuti
8 Dicembre 2025
Legge,
Tempo di lettura: 9 minuti
Introduzione
Nelle prime due parti di questo contributo sull’obbligo e il diritto di segnalazione dell’operatore sanitario, abbiamo presentato l’art. 321 CP e il dovere di avviso con riferimento a una sentenza del Tribunale federale. Nella seconda parte abbiamo approfondito l’obbligo di segnalazione degli operatori sanitari enucleando le disposizioni legali topiche. In quest’ultima parte tratteggeremo le facoltà di segnalazione degli operatori sanitari sia nel diritto federale sia in quello cantonale.
I. Diritti di segnalazione previsti dal diritto federale
Varie sono le disposizioni federali sul diritto di segnalazione. Iniziamo da quelle forse più note e, meglio, quelle del Codice civile (CC). La prima, in ordine “numerico”, è l’art. 275a CC. Il cpv. 2 prevede che i genitori senza autorità parentale possono chiedere ai terzi che partecipano alle cure del figlio, segnatamente ai docenti e ai medici, informazioni sullo stato e sullo sviluppo di costui. Questo diritto all’informazione non include però il diritto di pronunciarsi su trattamenti sanitari ai quali il figlio deve essere sottoposto. Questa decisione è corollario dell’autorità parentale, rispettivamente spetta al figlio, se capace di discernimento. In quest’ultima evenienza, quando un operatore sanitario è confrontato con un minore capace di discernimento, egli è vincolato dal segreto professionale. E questo segreto è opponibile sia al genitore titolare dell’autorità parentale, sia all’altro, che non lo è (Cottier, 2023). Lo consideriamo un diritto di avviso, perché, secondo il Consiglio federale, «Il bene del figlio può esigere, secondo le circostanze, che il diritto all’informazione e agli schiarimenti sia limitato o revocato» (1996; cfr. anche art. 275a cpv. 3 CC).
Quale seconda disposizione, menzioniamo l’art. 314c CC, il cui capoverso 2 disciplina il diritto di avviso – alle Autorità regionali di protezione – delle persone soggette al segreto professionale dell’art. 321 CP. In base a tale normativa, quando l’avviso è nell’interesse del minore e, meglio, quando l’integrità fisica, psichica o sessuale di un minorenne pare minacciata, anche le persone vincolate dal segreto professionale possono avvisare l’Autorità regionale di protezione. Nondimeno, anche se il testo legale non lo prevede in maniera esplicita, l’operatore sanitario si asterrà dall’esercitare il proprio diritto d’avviso se egli stesso può rimediare alla situazione nell’ambito della sua attività (Meier, 2023). Per il Consiglio federale, «gli specialisti sanno quant’è importante il rapporto di fiducia con il proprio cliente o paziente e sono in grado di valutare se nel caso concreto tale rapporto possa essere intaccato per il bene del minorenne» (2015). Il Governo ha poi specificato che «va inoltre tenuto conto degli interessi di altri bambini (p. es. fratelli o sorelle o compagni di classe), che potrebbero essere esposti agli stessi pericoli» (2015). Questa disposizione costituisce una base legale ai sensi dell’art. 321 n. 3 CP, che concede – in tali situazioni – la facoltà di liberarsi dall’obbligo di serbare il segreto professionale.
Ad ogni modo, spetta all’operatore sanitario valutare, in ogni singolo caso, se sia opportuno o no mettere in gioco la relazione di fiducia che ha con il minore.
Si crea infatti una tensione tra la tutela del segreto e la sua violazione, con interessi contrapposti in gioco.
L’art. 314c cpv. 2 CC, che concede tale facoltà ai detentori principali del segreto professionale, non si applica invece agli ausiliari vincolati dal segreto professionale secondo il Codice penale. Questi ultimi devono chiedere lo svincolo del loro segreto. La dottrina ha espresso critiche al riguardo (Maranta, 2018).
In questo contesto, va menzionato anche l’art. 381 cpv. 3 CC, che prevede – in materia di curatela di rappresentanza in ambito sanitario a beneficio di una persona incapace di discernimento – che l’autorità di protezione degli adulti può intervenire, segnatamente, su domanda del medico. Si tratta di una facoltà, non di un obbligo di segnalazione: se sono adempiute le condizioni dell’art. 453 CC (ovvero se la vita o l’integrità fisica del paziente sono potenzialmente in pericolo), l’operatore sanitario ha la possibilità di rivolgersi all’autorità di protezione (Jenod, 2023).
Altri articoli di diritto federale si trovano, ad esempio, nelle seguenti disposizioni. In materia di circolazione stradale, i medici possono segnalare alle autorità – di vigilanza o all’ufficio della circolazione stradale – le persone che non sono idonee alla guida di un veicolo (art. 15d cpv. 3 Legge federale sulla circolazione stradale). La dottrina riconosce che questa facoltà di segnalazione ha carattere preventivo per la sicurezza stradale (Oberholzer, 2025).
In ambito di stupefacenti, l’art. 3c della legge federale sugli stupefacenti (LStup) disciplina la facoltà di segnalare, da parte dei “professionisti operanti nei settori […] della salute”, alle istituzioni di cura o di aiuto sociale competenti i casi esistenti o a rischio di persone affette da turbe legate alla dipendenza, segnatamente ove si tratti di bambini e giovani. Questo diritto di avviso soggiace a tre condizioni: (a.) i professionisti hanno riscontrato il caso segnalato nell’esercizio della loro attività ufficiale o professionale, (b.) sussiste un pericolo considerevole per gli interessati, i loro congiunti o la collettività e (c.) i professionisti ritengono che una misura assistenziale sia opportuna. In un rapporto del 2023, Infodrog – Centrale nazionale di coordinamento delle dipendenze – ha tuttavia rilevato che l’entrata in vigore del diritto di annuncio, nel 2011, non ha portato alcun valore aggiunto. Anzi, esso è considerato inappropriato per il rilevamento precoce (2023). Inoltre, siccome l’articolo inserito nella LStup riguarda le sostanze stupefacenti e psicotrope ai sensi dell’art. 2 della legge, esclude quindi l’alcol, altri medicamenti (che non ricadono nelle sostanze citate all’art. 2) e la dipendenza comportamentale. Inoltre, a differenza del diritto di annuncio dell’art. 314c CC, la LStup non prevede quali siano le misure successive all’annuncio e non vi sono norme procedurali.
Senza scopo di esaustività, menzioneremo ancora l’art. 30b della Legge federale sulle armi (LArm), secondo cui le persone tenute al segreto d’ufficio o professionale hanno il diritto di segnalare alle competenti autorità cantonali e federali di giustizia e polizia chiunque, mediante l’uso di armi, mette in pericolo sé stesso o terzi, rispettivamente, facendo uso di armi, minaccia sé stesso o terzi.
II. Diritti di segnalazione previsti dal diritto cantonale
Il legislatore cantonale ha segnatamente previsto due diritti di segnalazione. Da un lato, il diritto del dipendente cantonale di segnalare, all’autorità di nomina o al servizio da essa designato, altre irregolarità constatate o a lui segnalate nell’esercizio della sua funzione (art. 31a cpv. 2 della legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti [LORD]). Così, l’operatore sanitario dipendente cantonale – per esempio, un medico capoclinica presso l’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale – beneficerà anche di questo diritto.
Dall’altro, l’art. 14a della legge cantonale sugli stupefacenti (LCStup) prevede che gli operatori sanitari possono segnalare al Medico cantonale i casi in cui vi sia il fondato sospetto di una prescrizione o dispensazione non adeguata di stupefacenti e sostanze psicotrope.
Conclusione
Siamo così giunti alla conclusione di questa sommaria presentazione delle disposizioni di legge che trattano dei diritti e dei doveri di segnalazione nel diritto federale e nel diritto cantonale.
Il segreto professionale rimane un caposaldo dell’attività degli operatori sanitari. Tuttavia, a volte, il rispetto delle informazioni, anche le più intime, dei pazienti può contrapporsi ad altri interessi – pubblici o privati – che giustificano di far prevalere questi ultimi, rispetto alla tutela della confidenzialità.
A volte capita che il legislatore federale tratti in maniera non unitaria una situazione, che può dirsi analoga – il diritto di segnalazione che vede coinvolti minori –, con soluzioni divergenti tra il Codice civile e la Legge sugli stupefacenti, aprendo a quesiti importanti e interessanti, che meritano un approfondimento.
I legislatori federale e cantonale hanno emanato disposizioni legali che impongono – dovere – o permettono – diritto – agli operatori sanitari di rompere, da un certo punto di vista, la fiducia che il paziente ripone nella tutela delle informazioni confidate all’operatore sanitario.
Fiducia, un altro termine molto importante e denso di significati nel rapporto di cura. Termine sul quale ci concentreremo nel prossimo contributo.
Bibliografia
Consiglio federale, Messaggio sulla revisione del Codice civile svizzero (stato civile, matrimonio, divorzio, filiazione, assistenza tra parenti, asili di famiglia, tutela e mediazione matrimoniale) del 15 novembre 1995, FF 1996 I 176.
Consiglio federale, Messaggio concernente la modifica del Codice civile svizzero (Protezione dei minorenni), FF 2015 2774.
Michelle Cottier in: Commentaire romand, CC I, 2a edizione, 2023, n. 9 e 14 ad art. 275a (con riferimenti).
Infodrog – Centrale nazionale di coordinamento delle dipendenze, Annonces en cas de mise en danger en lien avec la consommation de substances psychoactives chez les enfants et les adolescent·e·s. Analyse et recommandations. Rapport de synthèse, Berna 2023, pag. 36 (consultabile qui).
Jenod, in: Commentaire romand, CC I, 2a edizione 2023, n. 21 ad art. 381 CC.
Luca Maranta, “Im «Irrgarten» zwischen Meldepflichten, Melderechten und Berufsgeheimnissen – die Revision der Meldevorschriften im Kindesschutz”, RMA 4/2018, pag. 237.
Philippe Meier in: Commentaire romand, CC I, 2a edizione, 2023, n. 23 ad art. 314c-314e.
Luca Oberholzer, Die ärztliche Auskunft, Zurigo 2025, n. 424.
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