L’obbligo e il diritto di segnalazione dell’operatore sanitario
Vincoli e limiti del segreto professionale
31 Luglio 2025 – LeggeTempo di lettura: 11 minuti
31 Luglio 2025
Legge,
Tempo di lettura: 11 minuti
Introduzione
Dopo un contributo dedicato al tema del silenzio nel diritto sanitario, cercheremo ora di tratteggiare una tematica che, per alcuni versi, vi si apparenta. Dall’obbligo e dal diritto di segnalazione dell’operatore sanitario risultano infatti, rispettivamente, un dovere di rompere il silenzio e una facoltà di non tacere.
Questo contributo sarà articolato in tre momenti: il primo si concentrerà sulla disposizione cardine, e meglio, l’art. 321 del Codice penale svizzero (CP), che sanziona la violazione del segreto professionale. Ci riferiremo, in questa prima parte di contributo, anche a una sentenza del Tribunale federale che, relativamente di recente, ha esaminato la portata del segreto e dell’obbligo di segnalazione in ambito cantonale.
Dal profilo metodologico, dopo avere presentato il segreto, seguiranno altri due momenti: essi tratteranno, da un lato, dell’obbligo di segnalazione e, dall’altro, dal diritto di segnalazione, presentando le disposizioni particolari previste nelle leggi federali e cantonali.
I. Il segreto professionale
Nel contesto della propria attività quotidiana, il personale sanitario viene a conoscenza di informazioni sensibili dei pazienti, che riguardano la sfera privata e intima. Questi dati sono protetti a livello internazionale (art. 8 CEDU e art. 10 Convenzione di Oviedo) e a livello costituzionale svizzero (art. 13 Cost. fed.).
Elemento fondante è la fiducia nell’operatore sanitario da parte del paziente. Per cementare questo legame e garantire la protezione della sfera personale, il legislatore federale ha istituito il segreto professionale.
Tale segreto è ancorato nelle seguenti disposizioni legali: art. 27 segg. del Codice civile (CC) in quanto emanazione della protezione della personalità del paziente, art. 394 segg. del Codice delle obbligazioni (CO), per il contratto di mandato tra l’operatore sanitario e il paziente, art. 321 CP, che sanziona penalmente la violazione del segreto professionale, art. 5 let. c n. 2 e 62 Legge federale sulla protezione dei dati (LPD), che punisce chi rivela dati personali segreti, senza dimenticare l’art. 40 let. f Legge sulle professioni mediche (LPMed), l’art. 16 let. f Legge federale sulle professioni sanitarie (LPSan), e l’art. 27 let. e Legge federale sulle professioni psicologiche (LPPsi) sui doveri professionali.
Come detto, esporremo in questo contributo la disposizione principe relativa al segreto professionale, ovvero l’art. 321 CP.
II. Il segreto professionale dell’art. 321 CP
L’art. 321 CP reprime al cpv. 1, a querela di parte, la violazione del segreto professionale con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Il secondo capoverso della norma prevede tuttavia la possibilità derogarvi: la rivelazione non è punibile, in particolare, qualora sia fatta col consenso dell’interessato o con l’autorizzazione scritta data, a richiesta di chi detiene il segreto, dall’autorità superiore o dall’autorità di vigilanza (nel Cantone Ticino: il Medico cantonale).
Sempre l’art. 321 CP riserva anche le disposizioni della legislazione federale e cantonale sul diritto di avvisare un’autorità o collaborare con la stessa, nonché sull’obbligo di dare informazioni a un’autorità e sull’obbligo di testimoniare in giudizio (art. 321 cpv. 3 CP; per una presentazione: Donzallaz, 2021, pag. 3160 segg.).
Il Tribunale federale ha precisato che lo svincolo del segreto medico è concesso solo quando è necessario per salvaguardare interessi pubblici o privati preponderanti e che solo un interesse pubblico o privato altamente superiore può giustificarlo
(sentenze del Tribunale federale 2C_270/2018 del 15 marzo 2019 consid. 2.1.2 e 2C_37/2018 del 15 agosto 2018 consid. 6.4.2). Lo svincolo presuppone di ponderare i contrapposti interessi delle parti e, meglio, occorre tenere conto del fatto che il segreto medico è un bene giuridico importante, a differenza dell’interesse a determinare la verità materiale, che – a dipendenza dei casi – non è di per sé un interesse preponderante (sentenze del Tribunale federale 2C_1049/2019 del 1° maggio 2020 consid. 3.4 e 2C_37/2018 del 15 agosto 2018 consid. 6.4.2).
Il segreto professionale è eterno, siccome – sempre secondo il legislatore – la sua rivelazione è punibile anche dopo la cessazione dell’esercizio della professione o dopo la fine degli studi (art. 321 cpv. 1 CP)
L’art. 321 CP prevede una lista esaustiva di professioni alle quali si applica. La norma penale menziona, per quanto più ci interessa nel contesto di questo contributo, i medici, i dentisti, i chiropratici, i farmacisti, le levatrici, gli psicologi, gli infermieri, i fisioterapisti, gli ergoterapisti, i dietisti, gli optometristi, gli osteopati, nonché gli ausiliari di questi professionisti e gli studenti. Nel concetto di “medico”, in particolare, rientrano anche il medico fiduciario secondo la LAMal, il medico legale, il patologo o il medico consulente del datore di lavoro (vedi DTF 143 IV 209 consid. 1.3).
L’articolo 321 CP ha un triplice scopo: proteggere la persona che si confida – paziente –, chi esercita la professione – operatore sanitario – e l’interesse pubblico all’esercizio di tali professioni in buone condizioni (Favre/Pellet/Stoudmann, 2011, n.1.1 ad art. 321). Il reato presuppone l’esistenza di un segreto, che deve concernere un fatto che non deve essere già noto. Non esiste segreto se l’informazione è già stata resa pubblica o se è facilmente accessibile a chiunque sia interessato. Inoltre, l’operatore sanitario menzionate dall’articolo 321 CP deve aver appreso il segreto in ragione di tale professione. È quindi necessario un nesso tra la conoscenza del segreto e l’esercizio della professione (Corboz, 2002, n. 19, 25 e 26 ad art. 321). Non vi rientrano, per contro, le informazioni comunicate al medico in veste di persona privata oppure in un’altra funzione, diversa da quella di operatore sanitario.
Il punto di partenza è dunque il segreto, cioè mantenere il silenzio. Silenzio che va mantenuto anche tra Colleghi – sempre che non vi sia attività di team o che non vi sia lo svincolo (in tutte le sue forme possibili) del paziente – e anche dopo la fine del trattamento.
III. La sentenza del Tribunale federale 2C_658/2018 del 18 marzo 2021: uno stravolgimento di sistema?
Il 18 marzo 2021, il Tribunale federale ha emanato una sentenza particolarmente rilevante in materia di obbligo di serbare il segreto medico, riferita precisamente ad alcune normative cantonali che il Cantone Ticino aveva emanato in questo ambito. Per comprendere la decisione dell’Alta Corte, va innanzitutto ricordato il contesto nel quale questa sentenza è stata emanata. L’11 dicembre 2017, il Gran Consiglio del Cantone Ticino ha adottato una revisione della Legge sanitaria, che comprendeva, tra l’altro, la modifica dell’art. 68, concernente l’obbligo di segnalazione da parte degli operatori sanitari.
Per l’art. 68 LSan, disposizione che si innesta sull’art. 321 cpv. 3 CP, il Gran Consiglio aveva proposto le modifiche riportate nella seguente tabella:

Scaduto il termine per il referendum, le modifiche sono state pubblicate nel Bollettino ufficiale delle leggi del 13 luglio 2018 e sono entrate in vigore, salvo alcune eccezioni, il 1° settembre 2018. Quattro medici si sono tuttavia rivolti al Tribunale federale, che si è espresso nella citata sentenza del 18 marzo 2021.
I Giudici federali di Mon Repos hanno ricordato la portata del segreto professionale al considerando 3.2, indicando che «il rispetto del carattere confidenziale delle informazioni relative allo stato di salute dei pazienti è fondamentale non soltanto per proteggere la loro vita privata, ma anche per preservare la loro fiducia nel corpo medico e in generale nei servizi sanitari. In mancanza di questa protezione, le persone bisognose di cure mediche potrebbero essere dissuase sia dal comunicare al medico informazioni di carattere personale ed intimo necessarie alla prescrizione di un trattamento adeguato sia dal consultare il medico stesso, ciò che potrebbe mettere in pericolo la loro salute, rispettivamente, nel caso di malattie trasmissibili, quella della collettività».
Per quanto riguarda invece il contenuto del segreto, il Tribunale federale ha ribadito, al consid. 3.3.1, che «Benché tale segreto tuteli specialmente la relazione di fiducia esistente tra il medico e il paziente, il contenuto dei fatti da tenere segreti non è strettamente limitato alle questioni mediche. Ad un medico vengono infatti spesso confidate circostanze che non si comunicano ad un terzo qualsiasi e che soggiacciono quindi parimenti alle informazioni tutelate dal segreto professionale. Non vi rientrano per contro le informazioni comunicate al medico in veste di persona privata oppure in un’altra funzione, diversa da quella di operatore sanitario».
Partendo da questi consolidati pilastri, nel consid. 3.4 il Tribunale federale ha ponderato l’esigenza del segreto con la possibilità, anche per i Cantoni, di evitarlo, privilegiando il consenso del paziente. E pertanto – epilogano i Giudici (al consid. 3.5) –, pur ammettendo le disposizioni cantonali che istituiscono un obbligo di informazione, «[d]evono tuttavia essere privilegiate soluzioni meno incisive, quali la liberazione dal segreto professionale da parte del paziente e, secondariamente, lo svincolo da parte dell’autorità». Questi passaggi, propedeutici all’esame della versione dell’art. 68 LSan attualmente in vigore – che tratteremo nel prossimo elaborato –, mettono l’accento sul
carattere personale del segreto professionale, nel senso che lega, personalmente, paziente e medico e che il consenso del primo va privilegiato per lo svincolo.
Con la sua sentenza, il Tribunale federale ha parzialmente accolto il ricorso, disponendo l’annullamento dell’art. 68 capoverso 3 LSan e dell’art. 68 cpv. 2 LSan, nella misura in cui eccede l’obbligo per l’operatore sanitario di informare l’autorità di perseguimento penale delle morti per causa certa o sospetta di reato di cui è venuto a conoscenza in relazione con la sua professione. Sono dunque stati annullati i termini «di malattia, lesione o (…) perseguibile d’ufficio» di cui al secondo capoverso dell’art. 68 LSan.
Conclusione
Questa prima parte ci ha mostrato la rilevanza del segreto, indispensabile per permettere al paziente di affidarsi – quindi con l’importante componente della fiducia – al medico. Il Tribunale federale medesimo, nella sentenza presentata, ha caratterizzato di “particolare” il rapporto di fiducia che si instaura tra paziente e medico.
Oltre a questo aspetto personale, vi è una componente sociale, perché – sempre per riprendere le parole dei Giudici di Mon Repos – «Il rispetto del carattere confidenziale delle informazioni relative allo stato di salute dei pazienti è fondamentale non soltanto per proteggere la loro vita privata, ma anche per preservare la loro fiducia nel corpo medico e in generale nei servizi sanitari».
Pur comportando una parziale modifica della Legge sanitaria ticinese, a nostro avviso la portata della sentenza del Tribunale federale 2C_658/2018 del 18 marzo 2021 non va sovra-stimata, e non configura un vero e proprio stravolgimento di sistema.
Come vedremo nella prossima parte, infatti, l’obbligo di confidenzialità può essere tolto da disposizioni legali, federali o cantonali, ma anche segnatamente qualora l’autorità competente svincoli l’operatore sanitario dal segreto al fine di tutelare interessi preponderanti.
Bibliografia
Corboz, Les infractions en droit suisse, Berna, 2002.
Donzallaz, Traité de droit médical, Volume II, 2021.
Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 2011.
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